
Siamo una società di revisione abilitata al rilascio dell’asseverazione del piano economico ai sensi dell’art. 183 D.Lgs 50/2016. Tale documento può essere rilasciata esclusivamente da una banca o da una società di revisione iscritta nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
Infatti, può pregiudicare negativamente l’esito della gara di project financing una asseverazione del piano economico rilasciata dalle società di servizi (ex. art. 106 D.lgs 385/93), società finanziarie e società fiduciarie non costituite da un istituto di credito. Diverse sono le pronuncie del TAR del Lazio e TAR Toscana che hanno respinto i ricorsi presentati dalle Società i cui piani economici erano stati asseverati da società non abilitate. Tali pronunce non hanno nemmeno permesso all’Impresa concorrente la possibilità di sanare il vizio mediante il soccorso istruttorio precludendo quindi la partecipazione alla gara.
I soggetti abilitati all’asseverazione del piano economico finanziario
Un business plan asseverato da un soggetto non abilitato equivale alla mancata presentazione del piano economico finanziario e come tale non sanabile con il soccorso istruttorio. Infatti “L’ammissione di un’asseverazione postuma del piano economico finanziario attribuirebbe alla parte che se ne avvalesse un ingiustificato vantaggio competitivo in violazione della par condicio (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 13 giugno 2013 n. 713; T.A.R. Liguria sez. II, 17 aprile 2009 n. 772)”.
L’art. 183 del Codice Appalti
L’articolo 183, comma 9 del Dlgs 50/2016 (codice degli appalti pubblici) dispone infatti che “Le offerte devono contenere […] un piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 o da una società di revisione ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n.1966″. E’ bene prestare inoltre particolare attenzione anche alle società finanziarie che non appartengono al nuovo albo 106 del Testo unico bancario (TUB).
Dunque, i soggetti abilitati al rilascio dell’asseverazione del piano economico sono esclusivamente:
- Gli Istituti di credito (Banche);
- Le società di revisione iscritte nell’elenco del MISE ai sensi dell’art. 1 legge 23 novembre 1939 n. 1966;
- Le società di servizi ai sensi dell’art. 106 D.lgs 385/93 costituite da un istituto di credito;
Asseverazione del Business Plan
Con la nostra società non ci sono rischi in quanto è regolarmente iscritta, come società di revisione ai sensi dell’art.1 L. 1966/39, nell’ elenco del Ministero dello Sviluppo Economico con aut. del 07/12/12.
Infatti, ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Appalti, il privato che intenda proporre alla Pubblica Amministrazione un’offerta per la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità mediante l’istituto della finanza di progetto, è obbligato a presentare, tra i vari documenti, anche un piano economico finanziario asseverato da una banca o da una società di revisione ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n.1966.
- L’asseverazione del piano economico è pertanto una dichiarazione con la quale la società di revisione attesta la coerenza e l’equilibrio del piano economico-finanziario, la capacità del progetto di generare adeguati flussi di cassa tali da garantire il rimborso del debito e la remunerazione del capitale di rischio, e quindi la possibilità di realizzare l’opera pubblica con il ricorso al capitale privato.
- L’asseverazione bancaria non valuta la correttezza dei dati e delle ipotesi industriali utilizzate nel piano economico-finanziario, quali ad esempio, l’entità della domanda di servizio, la dimensione del bacino di utenza ed il costo di realizzazione dell’opera.
Quando è richiesta l’asseverazione del piano economico
Situazioni in cui l’asseverazione del piano economico può essere richiesta dalla Legge sono ad esempio:
- per la partecipazione a gare, qualora il bando preveda la predisposizione di un piano economico finanziario asseverato da una banca o da una società di revisione;
- per la partecipazione a gare, come previsto dal decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive CE). Così come cita l’art. 183 comma 9: “Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.”
.
Cosa offriamo
- Consulenza per predisporre o revisionare (nel caso in cui sia stato già predisposto) il tuo business plan in attraverso i nostri dottori Commercialisti e Revisori contabili con ampia esperienza nel settore;
- Asseverazione del piano economico finanziario in tempi rapidi;
- Certezza di un servizio efficiente con prezzi contenuti in quanto differentemente dalle banche, non abbiamo lungaggini dei tempi di delibera bancari e, essendo dotati di una struttura più snella, i costi sono sensibilmente più bassii;
- Garanzia di una società di revisione abilitata al rilascio dell’asseverazione che non pregiudicherà l’aggiudicazione del bando di gara. .
Richiedi ora un preventivo gratuito:
- invia un’email a info@asseverazionebusinessplan.com;
- contatta il numero 06/37514219 o il 347/5630088.
- se preferisci puoi compilare il form di richiesta informazioni
Ti risponderemo entro 5 ore dalla tua richiesta.